Il dovere di fedeltà

Anna Maria Celestino
Cosa accade in caso di violazione
scrivi un commento 2

Il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio- conseguenza della connessa violazione.

L’ argomento assume rilevanza giuridica nell’ ipotesi in cui la violazione dell’ obbligo di fedeltà – come sancito dall’ art. 143 c.c. – venga eccepito in una causa di separazione giudiziale tra i coniugi allo scopo di richiederne l’ addebito al coniuge infedele.

La separazione giudiziale rappresenta quell’ epilogo patologico del rapporto di coniugio in cui i coniugi si trovano contrapposti su vari fronti (es. con riferimento: alla casa coniugale, all’ entità del mantenimento, all’ affidamento dei figli).

In seno ad un processo siffatto la richiesta di addebito troverà acogliemento solo laddove si riesca a provare il c.d. nesso di casualità tra adulterio e naufragio dell’ affectio coniugalis, dove cioè si dimostrerà che l’infedeltà abbia determinato l’ irreparabile frattura del rapporto di coniugio.

La Corte di Cassazione ha recentemente specificato che per infedeltà coniugale non deve intendersi – come comunemente si ritiene- solo l’intrattenimento di una relazione sessuale extraconiugale, bens’0 qualunque tipo di relazione che per modalità di esplicitazione, caratteristiche, sia idoneo a ledere la dignità e il decoro dell’atro coniuge e la fiducia reciproca.

In casi siffatti, la pronuncia di addebito della separazione, comporterà: il venir meno del diritto del coniuge “colpevole” al mantenimento economico da parte dell’altro; il venir meno dei diritti successori del coniuge cui è addebitata la separazione (diritti successori che in ipotesi di separazioni senza addebito perurano venendo elisi – in via definitiva – solo dalla successiva pronuncia di divorzio); il sorgere di un diritto in capo al coniuge tradito, all’ottenimento di un risarcimento di natura patrimoniale ex art. 2043 c.c. per i danni patiti a causa della condotta fedifraga dell’altro coniuge.

L’addebito non produce conseguenze sull’affidamento della prole e sul diritto all’eventuale pensione di reversibilità o trattamento di fine rapporto.

giovedì 22 Marzo 2012

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti